Le disposizioni sono elencate all’art. 1, comma 63 e intervengono sul regime fiscale delle #locazionibrevi (ossia locazioni fino a 30 giorni), prevedendo quanto segue:
– in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era al 21%);
– la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
– i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai predetti contratti, devono operare la ritenuta del 21% a titolo di acconto;
– gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti brevi.
L’articolo MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI DI BENI IMMOBILI (Legge di Bilancio 2024) proviene da AIGO.