Una riforma attesa da tempo introduce criteri più proporzionati per le sanzioni legate alla dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, entrato in vigore il 12 agosto scorso, il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria relativa all’imposta di soggiorno, accogliendo una delle principali criticità segnalate negli anni dagli operatori del settore turistico-ricettivo.
La novità riguarda in particolare l’articolo 12 del provvedimento, che modifica il regime delle sanzioni applicabili in caso di omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Fino ad oggi la normativa prevedeva una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta dovuta, applicabile anche nei casi in cui il gestore avesse correttamente riscosso e riversato al Comune tutte le somme dovute, limitandosi a omettere o ritardare la presentazione della dichiarazione.
Una disciplina che spesso determinava effetti particolarmente penalizzanti, equiparando situazioni molto diverse tra loro: da un lato il mancato versamento dell’imposta e dall’altro un inadempimento meramente formale in presenza di un corretto assolvimento degli obblighi sostanziali.
La riforma introduce invece un sistema maggiormente coerente con il principio di proporzionalità. Per l’omessa dichiarazione sarà prevista una sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; per la dichiarazione infedele la sanzione sarà pari al 40% del tributo non versato, anch’essa con un minimo di 50 euro. Il nuovo meccanismo collega quindi la sanzione all’effettivo danno erariale, superando l’automatismo che caratterizzava il regime precedente.
Si tratta di un intervento che va nella direzione della razionalizzazione degli adempimenti e di una maggiore equità nei confronti delle imprese turistico-ricettive, da tempo chiamate a svolgere un ruolo di supporto ai Comuni nella gestione dell’imposta di soggiorno.
Resta tuttavia un limite importante: la nuova disciplina non avrà effetti retroattivi. Il legislatore ha infatti stabilito che il nuovo regime si applicherà esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per tutte le contestazioni relative a periodi precedenti continueranno pertanto a trovare applicazione le regole attualmente vigenti.
Pur con questa limitazione, la riforma rappresenta un segnale positivo verso un sistema tributario locale più equilibrato e maggiormente rispettoso della reale gravità delle violazioni commesse dagli operatori del settore turistico.
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