Nel sito del Ministero del Turismo – nella pagina Atti di Concessione – è stato pubblicato oggi 31 luglio 2024 – il decreto di concessione n. 42236/24 del 31 luglio 2024 in parziale riforma al decreto di ammissione al contributo del 19 giugno 2024 prot. 20537/24, destinato a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, unitamente al relativo NUOVO ALLEGATO A che sostituisce l’allegato A precedente.
In particolare, sulla base degli esiti sugli approfondimenti istruttori condotti, l’Allegato A al presente decreto è così riformato:
➢ n. 468 soggetti, precedentemente indicati con la dicitura “Ammessi con riserva”, sono ora indicati con la dicitura “Ammessi”, in quanto risultano in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 comma 2 lett. d) del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, ovvero dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea C (2023) 7990 final del 24 novembre 2023 per il riconoscimento degli aiuti nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e pertanto, ammessi al contributo di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, per l’importo così come individuato in esito alla quota parte di contributo compatibile con la “capienza effettiva”, determinata ai sensi della citata Decisione, così come previsto dall’art. 6 del citato decreto n. 12331/23;
➢ n. 9 soggetti, precedentemente indicati con la dicitura “Ammessi”, in via di autotutela, sono ora indicati con la dicitura “Ammessi con riserva” e con la specifica dei requisiti oggetto dei necessari approfondimenti istruttori, in quanto necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori al fine di acquisire elementi di verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23. All’esito negativo di tali controlli, il contributo, qualora liquidato, è recuperato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del citato decreto prot. n. 12331/23.
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