Lufthansa, recupero commissioni vendita biglietti aerei, convenzione per i soci Assoviaggi

Lufthansa, recupero commissioni vendita biglietti aerei, convenzione per i soci Assoviaggi

Assoviaggi ha predisposto un apposito accordo economico fortemente vantaggioso con un primario studio legale nazionale, relativo agli onorari per l’assistenza legale alle agenzie di viaggio IATA che intendano richiedere alla Lufthansa la differenza di commissioni pari allo 0,9% dal 2016 ad oggi. L’accordo è riservato alle sole Agenzie iscritte ad Assoviaggi.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1750/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024, ha confermato la validità delle sentenze di I e II grado del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, emanate all’esito di contenzioso instaurato in seguito alla decisione di Lufthansa di ridurre unilateralmente la commissione per l’attività di vendita della biglietteria da parte delle agenzie di viaggio IATA dall’1% allo 0,1 % a far data dal 1° gennaio 2016. Le due sentenze (confermate dalla Cassazione) hanno accertato la nullità delle pattuizioni contrattuali del PSAA (art. 9 Reso 818 e 824 IATA), che regolamenta il rapporto di vendita della biglietteria fra le agenzie di viaggio e più di 200
vettori IATA, nella parte che consente ai vettori di modificare unilateralmente e senza limiti il regime commissionale dovuto alle agenzie di viaggio IATA venditrici della biglietteria aerea.

Il vettore è stato condannato a corrispondere all’Agenzia la differenza tra la provvigione riconosciuta (0.1%) e quella prevista precedentemente alla modifica unilaterale (1%).

Si tratta di precedenti importanti, che potrebbero in effetti aprire il campo a richieste delle AdV
volte a richiedere le differenze provvigionali per gli anni pregressi, eventualmente estendibile anche
ad altre compagnie aeree che alla pari di Lufthansa abbiano unilateralmente ridotto allo 0,1% la
misura della provvigione.

Evidenziamo che l’azione è permessa alle sole agenzie di viaggio/tour operator accreditati
presso la IATA, poiché le sentenze del Tribunale di Milano, della Corte di Appello e della
Cassazione fanno riferimento alla violazione o non corretta applicazione da parte del Vettore delle
risoluzioni IATA. Pertanto, le Agenzie che abbiano acquistato biglietti per conto della Clientela
direttamente sul sito del vettore (o tramite terze parti) non possano contestare al Vettore il mancato
pagamento di commissioni nella giusta misura, sulla base delle sentenze sopra citate.
Riguardo alle spese di giudizio, in caso di accoglimento delle domande dell’Agenzia di Viaggi,
l’Autorità Giudiziaria (Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore) condannerebbe il Vettore
al rimborso delle spese legali (in misura che verrebbe determinata in sentenza dalla stessa Autorità).
Viceversa, in caso di rigetto, l’Agenzia verrebbe condannata al rimborso delle spese legali del
Vettore (di nuovo: in misura che verrebbe determinata in sentenza). Esiste l’ipotesi residuale della
“compensazione delle spese di lite” (ovvero ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese, a
prescindere dall’esito del giudizio), che tuttavia è applicabile in caso di “assoluta novità della
questione trattata”, “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ovvero “altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

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