MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI DI BENI IMMOBILI (Legge di Bilancio 2024)

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI DI BENI IMMOBILI (Legge di Bilancio 2024)
Le disposizioni sono elencate all’art. 1, comma 63 e intervengono sul regime fiscale delle #locazionibrevi (ossia locazioni fino a 30 giorni), prevedendo quanto segue:
– in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era al 21%);
– la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
– i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai predetti contratti, devono operare la ritenuta del 21% a titolo di acconto;
– gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti brevi.

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