Nuovo regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Art. 12 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Nuovo regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Art. 12 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Particolare rilievo assume, per il settore turistico-ricettivo, l’articolo 12 del provvedimento, che modifica la disciplina sanzionatoria relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La riforma introduce un sistema più equilibrato e coerente con i principi di proporzionalità che caratterizzano l’ordinamento tributario, superando una disciplina che negli anni ha sollevato diffusi dubbi di legittimità.

Il regime previgente prevedeva, infatti, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta. Tale disciplina trovava applicazione anche nei casi in cui l’imposta fosse stata integralmente riscossa dagli operatori e regolarmente riversata al Comune competente, con la conseguenza che il mero ritardo o l’omissione dell’adempimento dichiarativo potevano determinare l’irrogazione di sanzioni particolarmente gravose.
Ne derivava una sostanziale equiparazione tra situazioni profondamente diverse sotto il profilo sostanziale, quali, da un lato, il mancato versamento dell’imposta e, dall’altro, il semplice inadempimento formale dell’obbligo dichiarativo in presenza di un corretto assolvimento degli obblighi di riscossione e riversamento.
Tale impostazione appariva difficilmente conciliabile con il principio di proporzionalità della sanzione, soprattutto se confrontata con la disciplina prevista per gli altri tributi locali.

Alla luce di tali criticità, il legislatore è intervenuto con la riforma di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2026, introducendo un nuovo regime sanzionatorio.
In particolare, per l’omessa presentazione della dichiarazione viene ora prevista una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre per l’infedele dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato, anch’essa con un minimo di 50 euro.
L’elemento di maggiore rilievo della novella consiste nel collegamento della sanzione al tributo effettivamente non versato, superando così un meccanismo che colpiva con la medesima severità situazioni sostanzialmente differenti. La nuova disciplina appare pertanto maggiormente allineata ai principi generali dell’ordinamento tributario e più coerente con il trattamento sanzionatorio previsto per gli altri tributi locali.

È tuttavia opportuno evidenziare che il Legislatore ha espressamente escluso qualsiasi effetto retroattivo della riforma. Il comma 9 dell’articolo 12 stabilisce infatti che le modifiche introdotte dai commi 7 e 8, riguardanti l’imposta di soggiorno, si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Ne consegue che per tutte le violazioni commesse anteriormente a tale data continuerà a trovare applicazione il previgente regime sanzionatorio. Si tratta di una scelta che limita significativamente l’impatto immediato della riforma e che mantiene in vita, per le fattispecie pregresse, un sistema unanimemente considerato iniquo e particolarmente gravoso.

L’intervento normativo rappresenta comunque un importante passo avanti verso la costruzione di un sistema sanzionatorio più razionale e proporzionato, dando un significativo segnale di attenzione verso le esigenze di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno.

L’articolo Nuovo regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Art. 12 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 proviene da ASSOHOTEL.

Tag
Condividi
ASSOTURISMO
Panoramica privacy

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 25/05/2016 (GDPR).

Si informa che: CONFESERCENTI NAZIONALE,  con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma, in persona del legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità: a) per consentirle di navigare ed esplorare il sito web; b) per rispondere alle richieste informative da Lei inoltrate attraverso il form on line.

Il conferimento dei dati trattati per le predette finalità, è obbligatorio in quanto necessario per la navigazione del sito e per evadere la sua richiesta e non richiede il Suo specifico consenso.

I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dal conferimento.

Ambito di diffusione: I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Tecnici o società del settore IT, addetti alla manutenzione del sito.
I Suoi Dati potranno essere inviati a soggetti dei quali Il Titolare si potrebbe avvalere per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, i quali sono stati appositamente nominati da quest’ultimo Responsabili del Trattamento dei dati.

Le sono riconosciuti i seguenti diritti: diritto di accesso ai dati personali che La riguardano; di conoscere le finalità e modalità del trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati; diritto di ottenere la limitazione di trattamento; diritto alla portabilità dei dati raccolti con il Suo consenso e trattati mediante strumenti elettronici; diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [email protected] .

Il Titolare intende infine informarLa che ha provveduto a nominare un Data Protection Officer (DPO), al quale potrà rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei Suoi diritti, e che potrà contattare al seguente indirizzo di posta elettronica dedicata: [email protected]

Si rimanda all’informativa completa sul trattamento dei dati personali visibile al link l'informativa sul trattamento dei dati personali