NUOVA MODULISTICA SCIA PER LE STRUTTURE RICETTIVE: COSA CAMBIA PER L’EXTRA-ALBERGHIERO

NUOVA MODULISTICA SCIA PER LE STRUTTURE RICETTIVE: COSA CAMBIA PER L’EXTRA-ALBERGHIERO

È stata aggiornata la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa alle strutture ricettive. L’intervento deriva dall’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 18 marzo 2026, Rep. atti n. 22/CU, che ha adottato i nuovi moduli per le strutture ricettive all’aria aperta, alberghiere ed extra-alberghiere, comprese le locazioni brevi gestite in forma imprenditoriale.

L’aggiornamento si inserisce nel percorso di semplificazione amministrativa previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che affida a Governo, Regioni ed enti locali il compito di adottare moduli uniformi su tutto il territorio nazionale per istanze, segnalazioni e comunicazioni da parte di cittadini e imprese.

Per le imprese dell’ospitalità extra-alberghiera, l’adozione della nuova modulistica rappresenta un passaggio rilevante sotto il profilo operativo. I moduli aggiornati richiedono un quadro informativo più dettagliato, sia con riferimento ai dati dell’impresa sia alle caratteristiche dell’attività, e introducono elementi funzionali alla digitalizzazione dei procedimenti, come l’indicazione della PEC e del domicilio digitale.

Tra le principali novità figura l’inserimento, nell’anagrafica della struttura, del campo dedicato al Codice Identificativo Nazionale, il CIN. Il segnalante è inoltre chiamato ad attestare la consapevolezza dell’obbligo di esporre il Codice Identificativo Nazionale all’esterno della struttura e di indicarlo in ogni annuncio pubblicato.

La nuova modulistica introduce anche specifici riferimenti ai codici ISTAT Regione e Provincia e una sezione dedicata ai dati catastali e ISTAT, nella quale devono essere indicati il codice macrocategoria, il codice categoria e il codice sottocategoria. Il modulo riporta inoltre un estratto della classificazione ISTAT con codici, definizioni e sottocategorie di riferimento.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la distinzione tra SCIA semplice, SCIA unica e SCIA condizionata. La SCIA semplice riguarda la sola attività principale, nei casi di apertura, variazione o ampliamento ove previsto. La SCIA unica si applica quando alla segnalazione principale si affiancano ulteriori segnalazioni, comunicazioni o notifiche. La SCIA condizionata ricorre invece quando, insieme alla SCIA o alla SCIA unica, sia necessario acquisire autorizzazioni o altri atti di assenso, con la conseguenza che l’attività non può iniziare fino al rilascio degli stessi.

La documentazione da allegare è articolata in più sezioni: documentazione obbligatoria di base, altre segnalazioni o comunicazioni allegate alla SCIA unica, eventuali richieste di autorizzazione da acquisire preventivamente nei casi di SCIA condizionata, nonché ulteriori allegati di natura economico-fiscale e formale, come l’attestazione del versamento di oneri o diritti e l’assolvimento dell’imposta di bollo.

L’Accordo prevede termini precisi per l’adeguamento: le Regioni devono adeguare entro 45 giorni i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, tenendo conto delle specifiche normative regionali e utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili; i Comuni devono invece adeguare la modulistica in uso entro e non oltre 60 giorni.

Per gli operatori dell’extra-alberghiero sarà quindi importante verificare l’effettivo recepimento della nuova modulistica da parte delle amministrazioni regionali e comunali, con particolare attenzione alle eventuali sezioni variabili introdotte in relazione alle normative territoriali.

AIGO seguirà l’evoluzione applicativa della nuova modulistica e invita le imprese associate a prestare particolare attenzione alla corretta compilazione dei nuovi moduli, all’indicazione del CIN, ai dati catastali e ISTAT e alla documentazione da allegare in relazione alla specifica attività esercitata. Le eventuali criticità riscontrate nell’applicazione dei nuovi modelli potranno essere segnalate alle strutture territoriali di riferimento, anche al fine di favorire un monitoraggio puntuale dell’impatto operativo sulle imprese.

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